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venerdì 18 marzo 2016

Collegato Ambientale, Dissesto Idrogeologico e Difesa del suolo, oltre le buone intenzioni

Il 18 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Legge n.221 del 28 dicembre 2015, il cosiddetto "collegato ambientale", Ma collegato a cosa? Alla Legge di Stabilità (la vecchia Finanziaria), del 2014. Come hanno osservato molti commentatori molto più autorevoli di noi, la legge introduce importanti elementi di novità, ma con una certa disorganicità, intervenendo su vari campi, dai rifiuti alla green economy, dal dissesto idrogeologico alla tutela delle acque, apparentemente senza  un chiaro disegno strutturato e sopratutto rimettendo mano al TU Ambiente, il D. Lgs 152/06, testo che ormai, ogni anno riceve più di un significativo adeguamento. L'instabilità del quadro normativo non è certo utile per di difesa del territorio che vogliano avere una prospettiva di medio respiro almeno. Andiamo a vedere cosa si dice in merito al dissesto idrogeologico e alla difesa del suolo e delle acque:
  • si istituiscono, finalmente, allinenandoci al quadro europeo, in particolare alla direttiva Alluvioni, le Autorità di Bacino Distrettuale, che vanno a sostituire le esistenti Autorità di Bacino,  detti organi avranno numerose competenze per la mitigazione del rischio alluvioni, la difesa del suolo e la riduzione del dissesto idrogeologico, sia in termini di pianificazione che di intervento, con un autorità anche sovra regionale, riuscendo così, si spera, a elaborare interventi che tengano conto delle dinamiche territoriali su scala più ampia, consentendo vere riduzioni di rischio e non semplicemente spostamenti da un territorio all'altro.
  • viene istituito un fondo per incentivare la demolizione delle costruzioni abusive in zone a riconsciuto rischio idrogeologico. 
  • viene istituito anche un fondo per la progettazione d'interventi atti a prevenire il dissesto idrogeologico.
  • viene eliminato il "silenzio assenso" relativamente alle pratiche edilizie per manufatti in zona con vincolo di tutela per rischio idrogeologico.
  • viene introdotto nel TU Ambiente la nozione di "contratto di fiume", ossia di quegli accordi di programma per la tutela dei bacini fluviali, sono strumenti su base volontaria di partecipazione, che coinvolgono enti, cittadini e portatori d'interesse nella gestione dei corsi d'acqua con finalità di recupero, valorizzazione , protezione dell'ambiente, uso sostenibile delle acque e mitigazione del rischio alluvioni.
Complessivamente si introducono elmenti utili nelle attività di recupero del territorio e si danno chiare volontà di voler destinare risorse reali per la riduzione del dissesto idrogeologico, resta da capire se ciò sia un "una tantum" o indichi una precisa svolta nelle politiche di gestione del territorio. Resta evidente però, che un intervento normativo strutturato, che renda più chiari gli indirizzi, più efficaci gli strumenti e sopratutto meno farraginosa e elefantiaca la norma stessa è assai lungi da venire.

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